Art. 1 – Costituzione
E’ costituita l’”Associazione Sportiva Dilettantistica APNEA FUTURA” L’Associazione ha sede legale in Viale Dante 18 a Vicenza e potrà costituire sedi secondarie. Non ha fini di lucro, indirizzi di carattere politico, ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili. I colori sociali sono il blu ed l’azzurro , come da distintivo allegato, il font del logo può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.
La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo, quali “vicenza” “apnea per crescere” e “apnea a vicenza”
Art. 2 – Finalità e scopi
L’Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l’attività sportiva della pesca Sportiva, delle attività subacquee e del nuoto pinnato e, più in generale, di tutte le attività sportive riconosciute dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS), alla quale si affilia, compresa l’attività didattica.
Inoltre scopo associativo è la pratica, la promozione dell’Immersione in Apnea, come previsto dalle varie discipline e specialità FIPSAS e la formazione didattica e sportiva di Apneisti e di Apneisti Agonisti.
APNEA FUTURA sancisce che la vita interna della Associazione sia regolata dal corretto svolgimento democratico. Tutti i soci possiedono uguale dignità e considerazione.
L’Istruttore, l’Allenatore, il Tecnico, i Dirigenti sono figure di riferimento per l’Associazione, ma operano nel rispetto delle aspettative, delle capacità e vocazione dei soci.
Durante ogni attività, espressioni, atteggiamenti e linguaggio non dovranno offendere le diverse sensibilità e convinzioni.
APNEA FUTURA promuove la presenza femminile nelle varie attività sociali,
compreso l’insegnamento e la direzione, come segno democratico e di pari opportunità
nella vita societaria
APNEA FUTURA promuove la ricerca tecnica, medica e scientifica nel settore dell’Apnea.
Tutte le attività sportive riconosciute dalla FIPSAS sono attività Associative, ma finalizzate alla formazione generale dell’Apneista e dell’Apneista Agonista, in particolare le attività e la didattica legate alla immersione con strumenti di respirazione artificiale saranno praticate e promosse al solo scopo di completamento formativo e di sostegno alle attività in Apnea (organizzazione sicurezza immersioni e gare Apnea, allestimento campi gara, ricerche e osservazioni scientifiche).
APNEA FUTURA unitamente alle altre tecniche promuove la conoscenza e la diffusione della tecnica con MONOPINNA per la dinamica della immersione in apnea.
APNEA FUTURA riconosce che l’apprendimento delle varie discipline legate alla pratica dell’Apnea, giova alla crescita personale del praticante, il quale migliora il suo stato psico-fisico, riconosce più facilmente le proprie risorse personali, sviluppa la propria qualità di vita facilitando le relazioni interpersonali e quelle sociali. Secondo questi principi APNEA FUTURA promuove:
– la pratica e la diffusione di numerose tecniche e conoscenze volte all’accrescimento fisico e mentale quali: le tecniche di rilassamento, di respirazione, il training mentale, il training autogeno
– la Psicologia del Benessere
– l’Educazione Fisica in generale e le attività fisiche di perfezionamento con indirizzo psico-corporeo come la Bioenergetica, l’Antiginnastica, il metodo Feldenkrais, le tecniche Yoga attraverso attività degli associati e con il contributo di professionisti specializzati)
– Educazione alimentare e l’Antitabagismo
– la Conoscenza e l’Educazione al rispetto e alla tutela dell’ Ambiente
– la Vita all’aria aperta, il Campeggio, il Campeggio nautico.
Promuove attività specifiche per la formazione giovanile, dei disabili e degli anziani, seguendo le direttive in materia della FIPSAS e in collaborazione con Associazioni interessate a questi settori.
Finalità e scopi saranno perseguiti con la continua ricerca di scambi e relazioni con gli Enti , le Associazioni e le varie Rappresentanze delle forze sociali che operano nel Territorio, che curano e organizzano una programmazione locale del tempo libero e dello sport dilettantistico.
A tale scopo 1’Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline della FIPSAS.
L’Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della FIPSAS e le deliberazioni di quest’ultima.
L’Associazione organizza e svolge anche programmi di formazione dei Soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi.
L’associazione potrà svolgere solo marginalmente attività commerciali; potrà comunque compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, pubblicitaria o editoriale marginale e comunque sempre finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale. Potrà, quindi, avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite e raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l’economia e la funzionalità dell’ Associazione e a favorire il suo sviluppo nonché dare la propria adesione a quelle Associazioni o Enti che possano favorire il conseguimento dei fini sociali e svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi. L’Associazione potrà produrre e diffondere tra i soci materiali didattico nonché indumenti, accessori e attrezzatura sportiva riportanti lo stemma e/o i colori dell’Associazione.
Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio scopo sociale, come definiti nel precedente art. 2, l’associazione potrà:
- attuare servizi e strutture, aperte al pubblico, per lo svolgimento delle attività intellettuali, ricreative, sportive ed aggregative.
- organizzare e/o partecipare a conferenze e seminari, manifestazioni sportive, concerti musicali, rappresentazioni teatrali, viaggi a scopo culturale ed ogni altra attività complementare;
- svolgere attività di informazione delle proprie attività, da esprimersi in articoli su riviste anche multimediali, pubblicazioni di testi, produzione e divulgazione di materiale fotografico e filmati;
- favorire i contatti fra i soci aventi specifici interessi culturali, eventualmente costituendo sezioni per l’attività di maggior rilievo.
- Promuovere i contatti , gli scambi e l’ospitalità con altre associazioni affini, italiane e estere
Ai sensi e per gli effetti di cui ex T.U.I.R art. 143, comma 3 e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l’associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Art. 3 – Durata
L’Associazione avrà durata illimitata.
Art. 4 – Domanda di ammissione
- Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa.
- Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.
- Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno presentare domanda scritta e firmata e versare la quota stabilita dal Consiglio Direttivo.
- L’ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
- Assenza di condanne penali per delitti dolosi;
- Assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo;
- Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla presentazione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni.
- In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
- I soci di Apnea Futura si distinguono in
- Soci Fondatori : coloro che hanno fondato l’associazione
- Soci Ordinari : che aderiscono a principi e scopi dell’associazione e partecipano alle varie attività.
- Soci Onorari: per meriti e riconoscimenti.
- Socio Sostenitore: sono le persone fisiche o giuridiche che contribuiscono finanziariamente alle attività dell’associazione
- Soci in Formazione: sono gli allievi dei corsi di formazione sin dal momento di dell’iscrizione fino al conseguimento del brevetto di Apneista o Apneista Agonista.
- Soci Simpatizzanti: che occasionalmente o per brevi periodi partecipano alle attività ludico, ricreative e formativa.
- Soci Ospiti Agonisti: che partecipano alle attività di preparazione agonistica, anche se tesserati di altre Associazioni affiliate, partecipano ai soli allenamenti agonistici e mantengono il tesseramento con l’ Associazione di origine e dimostrano di essere in regola con le disposizioni FIPSAS e con visita medica specialistica, tessera federale, tessera atleta.
Con la sua partecipazione aderisce alle finalità e scopi dell’Associazione e promuove le attività federali.
Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell’ ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, del diritto di voto per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione, godono tutti dei diritti elettivi attivi e passivi come previsto dal Regolamento interno dell’Associazione. E’ richiesta una anzianità di iscrizione di almeno 9 (nove) mesi, per l’eleggibilità alle cariche sociali.
- La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
- E’ esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall’art. 6, che ne comportano la perdita.
- I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione.
Art. 6 – Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
- dimissione volontaria;
- mancato rinnovo dell’iscrizione annuale;
- radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.
- Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto.
- L’associato radiato non può essere più ammesso.
Le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. Il provvedimento di espulsione o radiazione non libera il socio dall’obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all’Associazione.
I soci decaduti e quelli radiati non potranno continuare a frequentare i locali dell’Associazione e partecipare alle sue iniziative. Il Consiglio Direttivo potrà diffidare coloro che non ottemperassero al divieto di frequentazione.
Art. 7 – Organi dell’Associazione
1. Gli organi sociali sono:
- L’assemblea;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Assemblea
- L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.
Art. 9 – Compiti dell’assemblea
- La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà normalmente entro l’ultimo giorno del mese di febbraio di ciascun anno per l’approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente, nonché della relazione sull’attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l’elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell’assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile.
- L’assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta almeno tre membri del Consiglio Direttivo la richiedano, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l’assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell’art. 11.
- L’assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell’Associazione o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.
- Rientrano, inoltre, nelle competenze dell’assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all’ art. 11:
- Approvare lo statuto e delle sue eventuali modifiche (art. 13);
- Approvare il regolamento interno dell’Associazione e le sue eventuali modifiche;
- Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell’Associazione;
- Deliberare lo scioglimento dell’Associazione conformemente a quanto disposto dall’art. 28.
- L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell’assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell’Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell’assemblea dei soci tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. E’ compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell’assemblea.
Art. 10 – Diritti di partecipazione
- Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota sociale.
- Il socio ha diritto a un voto.
- Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio puòessere portatore di una sola delega.
Art. 11 – Convocazione
- La convocazione dell’assemblea, oltre che dal almeno tre membri del Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporne 1’ordine del giorno.
- In tale caso l’assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
- La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all’albo dell’Associazione presso la sede della stessa almeno 8 gg. prima della data stabilita. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare,
Art. 12 – Validità assembleare
- Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.
- Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
- Le deliberazioni dell’assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.
- Le delibere prese dall’assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell’Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.
- Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possano essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per scritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificatamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l’elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l’assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie informa non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.
Art. 13 – Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall’assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso parità prevarrà il voto del Presidente.
- Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
- In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente 1’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
- Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.
- Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.
Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio consuntivo o il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea;
- fissare le date delle assemblea ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all’anno, e convocare 1’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sportiva e non, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
- provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea;
- determinare l’importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all’assemblea dei soci;
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per l’Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell’Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
- adottare i provvedimenti di radiazione;
- curare 1’ordinaria amministrazione e, con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa 1’Associazione;
- attuare le finalità previste dallo statuto.
Art. 15 – Convocazione Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.
Art. 16 – Dimissioni
- Qualora, nel corso dell’esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell’ultimo eletto. In carenza di tale condizione, il Consiglio potrà eleggere tra i soci un ugual numero di membri.
Questi, però, dovranno essere confermati nella prossima Assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti.
- Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
- Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell’assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.
Art. 17 – Il Presidente
- Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige 1’Associazione e ne è il legale rappresentante.
- Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.
- Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell’Associazione.
- Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.
- Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall’elezione di quest’ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell’Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.
- Il Presidente ha il potere di delegare, a sua discrezione, per specifiche manifestazioni, persona di sua fiducia con tutti i poteri e le responsabilità che la vigente legislazione conferisce alla figura del Presidente .Il Delegato del Presidente è quella figura di istruttore, allenatore o animatore che in occasione di particolari eventi, lontani dalla sede o dal controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo riceve una delega che gli permette di ricoprire pro tempore e limitatamente a quell’impegno, le funzioni di Presidente ha il compito di riferire e dare atto del regolare svolgimento del suo operato al termine dell’evento. Per accettazione dell’incarico deve controfirmare per accettazione la delega conferita dal Presidente
Art. 18 – Il Vice Presidente
- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Art. 19 – Il Segretario
- Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere a dare esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Art. 20 – Il Tesoriere
1. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’associazione sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede, altresì, alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca.
Art. 20bis-Delibere spese
1.Ogni spesa deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio Direttivo, ogni non autorizzata sarà a carico e sotto la responsabilità di chi la esegue-
Art. 21 – Incompatibilità ed esclusioni
- Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate.
- Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
- Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni;
- Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- Coloro che abbiano subìto squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.
Art. 22 – Anno sociale
- L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 23 – Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario
- Il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o un rendiconto economico e finanziario.
- Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione.
Art. 24 – Patrimonio ed entrate
1. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo in dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto perla medesima finalità;
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- dagli avanzi di gestione;
- da ogni altri bene e diritto di cui l’Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo
2. I proventi sono costituiti :
- dalle quote di iscrizione e dai contributi associativi;
- dai contributi di Enti o privati;
- dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- da elargizioni, donazioni e lasciti diversi;
- entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali assunte dall’Associazione del rispetto delle proprie finalità istituzionali;
- dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ex T.U.I.R. art. 143 comma 3;
- da ogni ulteriore entrata derivanti all’Associazione a qualsiasi legittimo titolo.
- Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.
- In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.
Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l’Associazione è stata costituita ed è indivisibile finché dura 1’Associazione. Le eventuali somme versate per la stessa e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso
Art. 25 – Sezioni
- L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 26 – Trasformazione
- L’assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell’Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n°. 50.
Art. 27 – Modifiche statuto
- Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno. Tale assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci e delibera con la maggioranza del 50 % più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi.
Art. 28 – Scioglimento
- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci. Tale assemblea è validamente costituita, sia in prima che seconda convocazione, con la presenza del 50% più uno dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti, con esclusione delle deleghe.
- L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà sentita 1’autorità preposta in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
- La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.29 – Giurì d’Onore – Provvedimenti disciplinari
I soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che dovessero sorgere con l’Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.
Tutte le controversie fra l’Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte ad un giudizio di un Giurì d’Onore costituito da tre componenti di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che ne assume la presidenza, nominato dai due membri scelti dalla parti in contesa.
Al Giurì d’Onore, che svolge funzioni di collegio arbitrale irrituale, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; la mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il socioinadempiente, la sanzione della radiazione.
I Provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto e dal
Regolamento di Giustizia delle Federazioni e dell’Ente di promozione cui si è affiliati.
Art. 30 – Disposizione Finale
Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia di Associazione.
Foro competente è quello di Vicenza.
Vicenza, lì 11 febbraio 2010